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DETRAZIONI FISCALI PREVISTE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI
La fornitura e posa in opera di infissi consente all’acquirente di poter accedere ad una serie di agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall’Irpef.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis del Dpr 917/86) consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Ristrutturazioni edilizie
Tra i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale vi sono:
• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
• interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
• quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
A chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
• il proprietario o il nudo proprietario
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• l’inquilino o il comodatario
• i soci di cooperative divise e indivise
• i soci delle società semplici
• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
ATTENZIONE: la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici.
La comunicazione all’Enea, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, riguarderà solo i lavori che produrranno
riqualificazione energetica (tra questi rientra anche il semplice cambio di infissi).
Dunque se fino a ieri, per cambiare un serramento, usando il 50% sulle ristrutturazioni non occorreva preoccuparsi di inviare alcun documento (ed era questo il grande vantaggio rispetto all’ecobonus che valeva però 15 punti in più) da settembre non sarà più così. Infatti, da settembre 2018 l’Enea metterà online l’interfaccia con cui i cittadini dovranno caricare le domande, anche per il 50%, ma appunto solo se i lavori hanno riguardato in qualche modo l’efficienza energetica.
Il nuovo onere riguarda anche chi ha effettuato già i lavori nei mesi scorsi: avrà 90 giorni di tempo per mettersi in regola.
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta una detrazione di imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione va calcolata su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. Aumenta all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni sono ancora più elevate.
In particolare, spettano nelle seguenti misure:
• 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
• 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
ATTENZIONE: dal 2018, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile richiedere una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, o dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Riqualificazione Energetica
Con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:
• la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
• il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
• l’installazione di pannelli solari
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Dal 1° gennaio 2018 per la sostituzione degli infissi l’agevolazione non spetta più nella misura del 65%, bensì del 50%, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
La detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per
• L’ACQUISTO E POSA IN OPERA DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI E DI SCHERMATURE SOLARI
Interventi condominiali
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio ed è del 75% nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva. L’importo complessivo della spesa non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.
Interventi condominiali nelle zone sismiche
Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Attenzione: queste agevolazioni possono essere richieste in alternativa a quelle previste per gli interventi effettuati sulle parti condominiali degli edifici non ricompresi nelle zone sismiche.
Cessione del credito
I beneficiari dell’agevolazione possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Solo i contribuenti che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.
Come ottenere la detrazione
La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali.
Per ottenere la detrazione:
• il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale (a meno che l’intervento non sia realizzato nell’ambito dell’attività d’impresa).
• per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato. Dal 2008 per le spese sostenute per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). Questa certificazione non è più richiesta neanche per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
• bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia.
Attenzione: non è più previsto l’obbligo di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono per più anni.